Abbruciamento residui colturali
La norma precisa che di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli ed in quantità giornaliere non superiore a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi ed orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.
Nel salutare con molta soddisfazione la nuova disposizione – che riconosce la sostanziale differenza tra le attività di gestione dei rifiuti e le consuetudinarie pratiche agricole di gestione sul luogo di produzione di piccoli quantitativi di scarti vegetali – appare indispensabile ed urgente che i Comuni elaborino le ordinanze per disciplinare a livello locale le corrette modalità di gestione di tali attività.
Con tale norma si aiutano gli agricoltori che tutelano luoghi sensibili come gli olivicoltori del Monte Baldo con la salvaguardia delle prerogative dei Sindaci che, conoscendo il loro territorio ed il tessuto socioeconomico presente, possono adeguare le ordinanze alle esigenze specifiche.
on. Gianni Dal Moro
on. Diego Zardini