Dai grilloleghisti un bel favore alla mafia.
Il Senato ha approvato un disegno di legge che modifica l’articolo 416ter del Codice Penale che prevede e sanziona lo scambio politico-mafioso, già riformato nella scorsa legislatura su spinta di Libera e di molti magistrati impegnati sul terreno dell’antimafia.
La riforma precedente, peraltro, ha retto bene in alcuni dibattimenti e giudizi, tanto da aver creato una giurisprudenza ormai consolidata e tale da favorire il contrasto a quelle “aree grigie”, soprattutto nei casi di insediamento della mafia in nuovi territori.
Il testo approvato dal Senato, invece, aggiunge un concetto che, nei fatti, riduce moltissimo la fattispecie perché prevede che il promittente debba essere soggetto appartenente alle associazioni di stampo mafioso.Pertanto, la platea dei promittenti, rispetto al testo attuale, viene ristretta, facendovi rientrare i soli condannati per il delitto di cui al 416-bis del codice penale ed escludendo, quindi, le persone promittenti non condannate per delitti di stampo mafioso (condanna definitiva, ovviamente).
Come se non bastasse, nel corso della trattazione è stato approvato dalla Commissione un solo emendamento, con il quale è stato precisato che l’appartenenza alla associazione criminale debba essere conosciuta dal soggetto che conclude l’accordo elettorale accettando la promessa di voti. Sono state aggiunte tre paroline, “a lui nota”, ovvero le stesse che nella scorsa legislatura qualcuno di Forza Italia provò ad inserire senza successo.
Questa pericolosa modifica renderà inefficace la fattispecie delittuosa.
Adesso, l’articolo 416ter è questo: “Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti la cui appartenenza alle associazioni di cui all’articolo 416-bis (associazione mafiosa, n.d.r.) sia a lui nota in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell’articolo 416-bis”.
Secondo la nuova formulazione, quindi, l’appartenenza all’associazione mafiosa del soggetto che promette i voti non solo implica che il mafioso abbia già avuto una condanna definitiva per associazione mafiosa al momento del patto con il politico candidato, ma anche che questa condanna/appartenenza alla mafia sia nota al politico PRIMA delle elezioni, per far scattare l’accusa di scambio di voti.
Ciò costringerà l’accusa a dimostrare che il politico sapesse della condanna e dell’appartenenza all’organizzazione criminale del soggetto con il quale ha stipulato il patto, mentre prima l’accusa doveva dimostrare che il metodo di raccolta dei voti rispondesse al 416 bis.
Come dicevo, la norma colpisce soprattutto le aree di nuovi insediamenti delle mafie rendendo impossibile il contrasto all’intermediazione dei colletti bianchi, ovvero quell’area grigia sempre attiva nel proporre lo scambio politico-mafioso.
Per territori come i nostri, quel “a lui nota” è un lasciapassare.